PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La realizzazione di una rete degli itinerari ciclabili d'Italia, che attraversano ogni regione del Paese e sono compresi nella rete ciclabile europea, individuati, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla presente legge, è dichiarata di interesse nazionale.

      2. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo, di concerto con il Ministero dei trasporti e in collaborazione con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove la realizzazione e l'utilizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia.

Art. 2.
(Programma nazionale per la mobilità ciclistica).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dei trasporti, predispone e aggiorna ogni cinque anni il Programma nazionale per la mobilità ciclistica.
      2. Il Programma nazionale per la mobilità ciclistica:

          a) reca le linee guida per la redazione dei progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia;

          b) individua le percentuali di riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate dalla rete degli itinerari ciclabili d'Italia;

          c) prevede l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio della rete degli itinerari ciclabili d'Italia.

 

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      3. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnica per l'attuazione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica.

      4. La commissione tecnica di cui al comma 3 è composta da:

          a) il direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero dello sviluppo economico;

          b) cinque tecnici di comprovata esperienza, nominati dal Ministro dello sviluppo economico;

          c) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

          d) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

          e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          g) un rappresentante della Federazione italiana ciclismo;

          h) un rappresentante delle associazioni per il ciclismo turistico.

      5. La commissione tecnica elabora le linee guida di cui al comma 2, lettera a), entro quattro mesi dalla data della sua istituzione.
      6. Le linee guida sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico entro tre mesi dalla data della elaborazione da parte della commissione tecnica ai sensi del comma 5.

      7. Le regioni, direttamente o delegando le province interessate, provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a redigere i progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia entro un anno dall'approvazione delle linee guida da parte del Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 6, definendo stralci attuativi funzionali.

      8. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzioni e le

 

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approvazioni prescritti per i progetti di cui al comma 7 del presente articolo, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.

      9. Le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ai sensi dei commi 7 e 8, approvano in linea tecnica i progetti e provvedono a inviarli entro un mese al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo.

      10. I progetti della rete degli itinerari ciclabili d'Italia sono definitivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo, sentita la commissione tecnica, entro due mesi della data del loro ricevimento.

      11. L'approvazione da parte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il turismo dei progetti di cui al comma 7 costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

      12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei trasporti, è adottato un apposito regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche degli itinerari ciclabili d'Italia compresi nella rete e la relativa segnaletica.

Art. 3.
(Finanziamenti del Programma nazionale per la mobilità ciclistica e per la realizzazione e la manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia).

      1. Per l'elaborazione e le attività istruttorie del Programma nazionale per la mobilità ciclistica è istituito un apposito fondo, presso il Ministero dello sviluppo

 

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economico, con una dotazione annua di 1.500.000 euro.

      2. Per la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo di durata decennale con una dotazione annua di 60.000.000 di euro.

      3. Per la manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia, a decorrere dall'anno 2010, è istituito un apposito fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione annua di 5.000.000 di euro.

      4. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei trasporti, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva la ripartizione della quota annuale dei fondi di cui ai commi 2 e 3 tra le regioni. La ripartizione è effettuata secondo quanto stabilito dal Programma nazionale per la mobilità ciclistica, in proporzione alla lunghezza e alla complessità degli itinerari ciclabili d'Italia compresi in ogni regione, dando priorità agli itinerari principali.

      5. Qualora le regioni o gli enti locali abbiano già realizzato parte degli itinerari ciclabili d'Italia individuati nell'allegato A, annesso alla presente legge, i medesimi enti utilizzano i fondi assegnati per riqualificare i tratti realizzati secondo le indicazioni delle linee guida approvate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e per la realizzazione di itinerari ciclabili di interesse locale che colleghino le emergenze ambientali e culturali locali con la rete degli itinerari ciclabili d'Italia.

Art. 4.
(Realizzazione e manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia).

      1. Le regioni, direttamente o delegando le province interessate, provvedono a realizzare i tratti di competenza della rete

 

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degli itinerari ciclabili d'Italia, per stralci attuativi funzionali, entro due anni dall'assegnazione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

      2. Le regioni, direttamente o delegando le province interessate, provvedono a effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli itinerari ciclabili d'Italia compresi nella rete e insistenti sui rispettivi territori.

Art. 5.
(Monitoraggio della realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico della commissione tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, vigila sulla realizzazione e sulla manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia, predisponendo a tal fine un rapporto annuale per il Presidente del Consiglio dei ministri.

      2. In caso di inadempienza da parte delle regioni, il Ministero dello sviluppo economico si sostituisce obbligatoriamente nella redazione dei progetti e nella realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, pari a 60.000.000 di euro annui dal 2007 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

 

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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.